Con un colpo solo, si liquidano l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 della Costituzione, “Tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge”); l’indipendenza della magistratura (art. 104, “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”); l’unicità dell’ordine giudiziario (art. 107, “I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni”); l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 “Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”); la dipendenza della polizia giudiziaria dal pm (art. 109, “L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria”).
Dec
22
2008
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